19771994

COFID - Compagnia Finanziaria SpA

Direttore Generale

Direttore Generale della COFID – COMPAGNIA FINANZIARIA S.p.A. con sede in Bologna, Via Santa Barbara n. 27.

Capitale sociale Lire 5.000.000.000 – Ente di Gestione Fiduciaria operante dal 1930 (attività disciplinata dall’art. 45 del D.P.R. 13.2.1959 n. 449 – T.U.A.P.).

Dal giugno 1982 Amministratore Delegato e rappresentante legale della stessa COFID S.p.A. 

Dimissioni in data 29 aprile 1994.

 

La COFID era la holding del Gruppo appartenente principalmente ad Umberto Li Causi, finanziere negli anni ’80, che, in virtù della legge citata nel frontespizio, era autorizzata a raccogliere capitali presso privati mediante l’emissione di titoli similari delle obbligazioni dette “Fedi Patrimoniali”. Tale provvista finanziaria veniva impiegata nelle operazioni di investimento delle sue principali partecipate operative (LISITAL – Istituto Italiano del Leasing S.p.A., ITALFACTORING – Istituto Italiano del Factoring S.p.A. etc. etc. v. prospetto allegato “Lisifactoring”). L’attività di raccolta, all’epoca denominata brevemente “porta a porta” o con altre allocuzioni, fu poi in breve emulata da altri operatori con strumenti finanziari più o meno aderenti ai dettati di legge. L’enorme crescita della raccolta (da 0 a oltre 300 miliardi di Lire) nel giro di pochissimo tempo della Cofid e di quella delle sue partecipate e/o sorelle (RIGIM S.p.A.) nonché, più in generale, quelle del comparto in cui esse operavano, diedero luogo ad una nuova regolamentazione di legge nella quale la Cofid e le sue consorelle si ritrovavano comunque perfettamente (infatti, quali Enti di Gestione Fiduciaria, erano regolamentati dall’art. 45 del DPR 13.2.1959, n. 449 TUAP). In tale contesto lo scrivente, tra l’altro, fu il tenutario dei rapporti pedissequi del Gruppo con Minindustria, Isvap, Consob, nonché redattore dei primi prospetti informativi, obbligatori per la raccolta del risparmio presso il pubblico ai sensi dell’art. 1/18 della legge 7.6.1974, n. 216. Nell’ambito di tali attività a lui affidate, con l’assistenza legale, principalmente, degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, godeva della massima autonomia in piena concordia con la proprietà. Inoltre, a seguito di un accertamento nei confronti della Cofid (poi allargato a RIGIM) promosso nel 1983 dal SE.CI.T – Servizio Centrale Ispettori Tributari si aprì un importante e noto contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria e Giudiziaria, avente ad oggetto contestazioni (pretestuose) di natura esclusivamente tecnico – interpretativa di talune specifiche norme, che gli fu, in sostanza, interamente affidato, naturalmente con l’appoggio esterno di qualificati professionisti. L’esito assolutamente vittorioso, sia in sede amministrativa sia in sede penale, dopo le pronunce della Corte di Cassazione, confermò, semmai fosse stato necessario, l’esattezza delle impostazioni tecnico – legali originariamente assunte dagli Organi dirigenti.